Sez. 3, Sentenza n. 40503 del 17/10/2002 Cc. (dep. 02/12/2002) Rv. 222843 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - MANCATA RESTITUZIONE | Provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la vendita del bene in sequestro con versamento in deposito giudiziale della somma ricavata dalla vendita - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - MANCATA RESTITUZIONE
L'ordinanza con cui il giudice dispone negli atti preliminari al dibattimento la vendita del bene in sequestro, qualora si tratti di cose che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, in assenza di una esplicita norma che consenta una immediata impugnazione, e in applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 586 c.p.p., può essere impugnata, a pena d'inammissibilità, solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 264 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 264 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)