diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10817 del 08/06/2004 (Rv. 573430 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione risarcitoria del danneggiante ed obbligazione indennitaria dell'assicuratore - Natura - Differenze - Conseguenze in caso di risarcimento del danno direttamente al danneggiato - Limite del massimale - Vincolatività.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573430-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita l'azione riconosciutagli dall'art. 18 dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all'art. 22), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante - assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l'indennizzo al danneggiato, devesi considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l'ammontare pur sempre nei limiti del massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)