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Sez. 3, Sentenza n. 1245 del 04/02/2000 (Rv. 533480 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione risarcitoria del danneggiante ed obbligazione indennitaria dell'assicuratore - Natura - Differenze - Rivalutazione monetaria - Prova del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533480-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il debito dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione dei veicoli ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; esso, pertanto, anche quando è adempiuto nei confronti diretti del danneggiato (a seguito della richiesta di quest'ultimo ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante - assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che la rivalutazione di tale debito è dovuta nei soli casi in cui il creditore provi, sia pure presuntivamente, il "maggior danno" previsto dall'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)