Sez. L, Sentenza n. 12127 del 28/11/1998 (Rv. 521233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Domanda di annullamento dell'atto di dimissioni - Minaccia di licenziamento per giusta causa - Prospettazione di un male ingiusto - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
In tema di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sè - anziché come minaccia di far valere un diritto - solo ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitata al dipendente. Ne consegue che tale configurabilità è, di regola, da escludere nell'ipotesi in cui la suddetta evenienza si verifichi nei confronti di un dirigente. Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990, il rapporto di lavoro dei dirigenti rimane assoggettato al regime di libera recedibilità, a meno che ad opera dell'autonomia privata, collettiva o individuale, vengano previste delle limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)