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Sez. L, Sentenza n. 324 del 13/01/2003 (Rv. 559639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Domanda di annullamento delle dimissioni per vizio del consenso costituito dalla minaccia di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Violenza morale - Minaccia di far valere un diritto - Configurabilità - Presupposti - Accertamento relativo riservato al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In tema di richiesta di annullamento di dimissioni asseritamente estorte dal datore di lavoro con la minaccia di un collocamento in cassa integrazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per tale collocamento (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio del consenso di cui all'art. 1438, cod. civ., - minaccia di far valere un diritto), dall'ipotesi in cui tali condizioni non sussistano (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art. 1435, cod. civ. - violenza morale consistente nella prospettazione di un male ingiusto); l'accertamento in ordine all'esistenza del diritto fatto valere, ovvero all'efficacia e all'idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo (nell'ipotesi di cui all'art. 1438, cod. civ.), così come l'apprezzamento in ordine alla "effettività" della violenza morale ed alla sua "serietà", ossia alla sua potenzialità di incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione di una persona normale (nell'ipotesi di cui all'art. 1435, cod. civ.), sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di annullamento dell'atto di dimissioni, ritenendo che fosse insussistente il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in C.I.G.S., in quanto il piano di ristrutturazione dell'impresa non riguardava il settore al quale era assegnato il lavoratore, e che la prospettazione dell'illegittimo collocamento in C.I.G.S., nonostante la mera annullabilità, e quindi l'immediata efficacia del relativo atto, fosse, da sola, sufficiente ad integrare una minaccia di un male ingiusto di per sè, idonea a coartare la volontà del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)