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Sez. L, Sentenza n. 5930 del 13/06/1998 (Rv. 516460 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) | Ricevuta a saldo - Natura - Rinunzia o transazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516460-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)

La dichiarazione del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, costituisce, di norma, una mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria) e può assumere il valore negoziale di una rinunzia o transazione solo se - secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata - esprima, alla stregua del contesto in cui si è estrinsecata e di circostanze desumibili anche "aliunde", la volontà di privarsi di diritti specifici e determinati, o determinabili, dei quali il lavoratore rinunziante o transigente abbia piena e chiara consapevolezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)