Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 28/03/1969 (Rv. 339474 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - NOZIONE - SERVITU DI VEDUTA - SOSTITUZIONE DI UNA FINESTRA AD UN TERRAZZO - AGGRAVAMENTO DELLA SERVITU - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - NOZIONE - SERVITU DI VEDUTA - SOSTITUZIONE DI UNA FINESTRA AD UN TERRAZZO - AGGRAVAMENTO DELLA SERVITU - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Sussiste aggravamento della servitu, vietato dall'art.1067 cod.civ., ogni qual volta l'innovazione apportata arrechi un pregiudizio effettivo, anche se allo stato potenziale e non ancora verificatosi. Pertanto, nel caso in cui il proprietario di un terrazzo dal quale si esercitava una servitu di veduta sul tetto di un contiguo fabbricato altrui abbia edificato sul terrazzo stesso, aprendo una finestra il cui davanzale occupa una porzione del preesistente parapetto, al fine di stabilire se l'innovazione abbia reso piu gravosa la condizione del fondo servente deve tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione di questo, ma anche delle normali possibilita di ulteriore sviluppo e sfruttamento di esso, come la trasformazione del tetto in terrazzo o la sopraelevazione di costruzioni, sia pure alla distanza stabilita dall'art.907 cod.civ.. (V.2764-68, massima n.335383 63-68, massima n.330885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)