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Sez. 1, Sentenza n. 37695 del 11/09/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 222953 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta a indagini - Omessa evidenziazione da parte dell'indagato - Omessa trasmissione da parte del pubblico ministero - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222953-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sè la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 cod. proc. pen. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame - che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti - per non aver preso in considerazione tali elementi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)