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Sez. 6, Sentenza n. 20527 del 28/03/2003 Ud. (dep. 08/05/2003) Rv. 225451 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta a indagini - Omessa trasmissione da parte del pubblico ministero dei verbali degli interrogatori dei coindagati - Omessa evidenziazione da parte dell'indagato degli elementi di qualificazione in senso favorevole presenti nei verbali - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225451-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo per l'autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi; tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero e pertanto qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio, assumendo la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)