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Sez. 2, Sentenza n. 2152 del 02/08/1966 (Rv. 324204 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SIMULAZIONE RELATIVA DI UNA COMPRAVENDITA CONDOTTA DAL DE CUIUS DEDOTTA AL LEGITTIMARIO AI FINI DELLA RIUNIONE FITTIZIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324204-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SIMULAZIONE RELATIVA DI UNA COMPRAVENDITA CONDOTTA DAL DE CUIUS DEDOTTA AL LEGITTIMARIO AI FINI DELLA RIUNIONE FITTIZIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

La simulazione relativa di una compravendita conclusa dal de cuius, dissimulante una donazione - qualora sia dedotta dal legittimario ai fini della riunione fittizia necessaria per ricostruire la consistenza dell'asse ereditario e determinare, cosi, l'entita della disponibile, e non gia per ottenere, mediante l'Esercizio dell'Azione di riduzione, il conferimento del bene alienato alla massa - Forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, per cui il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti del compratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)