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Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 10/05/1978 (Rv. 391671 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO SULLA INSINUAZIONE TARDIVA DI UN CREDITO E SULLA SUA PREDEDUCIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391671-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO SULLA INSINUAZIONE TARDIVA DI UN CREDITO E SULLA SUA PREDEDUCIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art 111 Costituzione avverso il decreto del giudice delegato che ha deciso sulla insinuazione tardiva di un credito e sulla sua prededucibilita, perche tale provvedimento, pur incidendo su diritti soggettivi, non ha carattere definitivo, essendo suscettibile di essere impugnato, nei termini di legge, con l'opposizione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)