Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 19/11/1997 (Rv. 510135 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda di dichiarazione tardiva di credito - Accoglimento parziale - Relativo decreto del giudice delegato - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esperibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Qualora, in sede di dichiarazione tardiva di credito, il giudice delegato, il quale non ritenga accoglibile la domanda, anziché rimettere la decisione al collegio, provveda monocraticamente all'ammissione del credito in parziale difformità della domanda e quindi in parziale reiezione del "petitum" (e così, specificamente, ammettendo il credito in via chirografaria con esclusione della dichiarata causa di prelazione), tale provvedimento è suscettibile di impugnazione mediante il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost., nei limiti di deducibilità ivi previsti e quindi per violazione di legge processuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)