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Sez. 1, Sentenza n. 3523 del 21/05/1983 (Rv. 428420 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - AMMISSIONE TARDIVA DI UN CREDITO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 101 LEGGE FALL. - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - DA PARTE DEI CREDITORI GIÀ AMMESSI AL PASSIVO - DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428420-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - AMMISSIONE TARDIVA DI UN CREDITO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 101 LEGGE FALL. - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - DA PARTE DEI CREDITORI GIÀ AMMESSI AL PASSIVO - DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il decreto con il quale il giudice delegato, a norma dell'art. 101 legge fall., ammette tardivamente un credito al passivo del fallimento, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 né da parte dei creditori già ammessi al passivo, che anche in ordine al detto provvedimento possono esperire il rimedio della impugnazione prevista dall'art. 100 legge fallimentare per i decreti di ammissione ordinaria al passivo, né da parte di altri soggetti estranei alla procedura fallimentare, poiché il provvedimento, non acquistando autorità di cosa giudicata ma avendo solo efficacia preclusiva all'interno della procedura, non è idoneo a ledere i diritti soggettivi dei terzi che, pertanto, possono far valere in autonomo giudizio di cognizione le loro eventuali pretese nei confronti delle controparti. (V 2825/79, mass n 399142; (V 2266/78, mass n 391671).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)