Sez. 3, Sentenza n. 13077 del 14/07/2004 (Rv. 574586 - 01)
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI | Potere di emanazione del sindaco - Emanazione o mancata emanazione - Danni conseguenti - Risarcimento - Legittimazione passiva dello Stato - Configurabilità - Legittimazione passiva del Comune - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI
Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse, previsto dall'art. 153 R.D. 4.2.1915, n. 48, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il sindaco è partecipe nella veste di ufficiale di governo; ne consegue che dei danni derivanti ai privati dall'esercizio di tali poteri risponde lo Stato e non il Comune, anche sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere in ipotesi di danno arrecato nell'esercizio di un potere discrezionale, quale quello attinente alla valutazione dell'urgenza del provvedimento e della sussistenza di un pubblico interesse, anche se il sindaco si sia avvalso dell'opera di organi interni del comune, ed anche se, come nella specie, il sindaco si sia avvalso per l'esecuzione materiale dell'opera di un'impresa all'uopo designata, del tutto estranea alla organizzazione dell'ente territoriale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 04/12/1915 num. 148 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)