Sez. 3, Sentenza n. 6486 del 12/12/1979 (Rv. 403217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - AD ALCUNA O DA ALCUNA SOLTANTO DELLE PARTI - MANCATO ORDINE DI NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ANNULLABILITA DELLA RELATIVA SENTENZA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - AD ALCUNA O DA ALCUNA SOLTANTO DELLE PARTI - MANCATO ORDINE DI NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ANNULLABILITA DELLA RELATIVA SENTENZA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in causa scindibile e stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, la sentenza di appello che non ha disposto la notificazione del gravame in confronto delle parti non citate e annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se nel momento in cui questa e chiamata a decidere non siano decorsi i termini per lo appello, mentre, se questi siano scaduti, l'inosservanza dell'art 332 cod proc civ non produce alcun effetto. (Conf 2256/75, mass n 376060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)