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Sez. 6, Sentenza n. 15740 del 18/03/2003 Ud. (dep. 03/04/2003) Rv. 226813 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Commercio illecito di sostanze stupefacenti - Vincolo associativo tra fornitori e venditori al minuto - Delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226813-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

In tema di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, può essere ravvisato il vincolo associativo anche tra il fornitore della droga e i venditori al minuto della stessa, quando l'attività di questi ultimi sia posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne parte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'attività di spaccio rappresenta un volontario contributo causale fornito alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso e che l'esistenza di un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti non può, essere desunta pressoché automaticamente da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di tali sostanze concluse fra le stesse persone; mentre, occorre pur sempre che gli acquirenti a fine di spaccio agiscano con la volontà e la consapevolezza di operare quali aderenti ad un'organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di tale interesse non è incompatibile con quello di un interesse personale e può con lo stesso concorrere).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)