Sez. 5, Sentenza n. 3613 del 20/02/2006 (Rv. 587323 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono "tombale" ex art. 38 della l. n. 413 del 1991 - Pene pecuniarie e soprattasse - Estinzione dell'obbligazione - Efficacia nei confronti dei coobbligati - Sussistenza - Fondamento - Natura accessoria dell'obbligazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con particolare riferimento al condono c.d. "tombale" previsto dall'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'estinzione dell'obbligazione per le pene pecuniarie e le soprattasse (nonché, in generale, dell'obbligazione tributaria) nei confronti del soggetto passivo dell'imposta, derivante dall'adesione dello stesso al concordato o ad a forme analoghe di definizione agevolata, comporta il venir meno anche dell'obbligazione solidale gravante, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su coloro che ne hanno la rappresentanza: l'accessorietà di tale obbligazione, configurabile come fideiussione "ex lege", riguarda infatti non soltanto l'imposta, ma anche le pene pecuniarie e le soprattasse, al pagamento delle quali essi non sono tenuti in qualità di soggetti passivi, ma solo come coobbligati, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 1944 e 1945 cod. civ., si estendono nei loro confronti le vicende legali e convenzionali che interessano l'obbligazione principale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)