Sez. 5, Sentenza n. 10031 del 24/06/2003 (Rv. 564526 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Pluralità di acquirenti "pro quota" di immobile - Unicità dell'atto negoziale - Conseguenze - Obbligazione tributaria solidale tra tutti gli acquirenti per il pagamento dell'intero importo dell'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
In tema di imposta di registro, qualora gli acquirenti di un immobile (considerati non come gruppo unitario, ma quali parti distinte) abbiano realizzato l'acquisto "pro quota" con un unico strumento negoziale, la registrazione dell'atto determina l'insorgere a carico di tutti gli acquirenti medesimi di un'obbligazione tributaria solidale, avente ad oggetto l'intero importo del tributo relativo al negozio traslativo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 53, comma undicesimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la presentazione, da parte di uno dei coobbligati, della domanda di definizione della controversia, prevista dai commi precedenti del medesimo art. 53, comporta la definizione della controversia anche nei confronti degli altri condebitori.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)