Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 06/02/2006 (Rv. 586967 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Pluralità di contribuenti coobbligati - Coobbligato regolarmente informato dall'ufficio fiscale - Pagamento impeditivo della decadenza - Mancanza - Conseguenze per gli altri debitori solidali - Decadenza - Affermazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, poiché l'art. 53, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che la domanda di definizione prodotta da uno solo dei coobbligati esplica efficacia nei confronti di tutti, il pagamento effettuato da uno solo degli istanti impedisce la decadenza (di cui al precedente ottavo comma) anche a favore degli altri. Ne consegue che, nella ipotesi in cui uno dei contribuenti, al quale sia stato notificato l'avviso di liquidazione della somma dovuta, non abbia compiuto l'atto (pagamento) impeditivo della decadenza a vantaggio di tutti, la decadenza si verifica per tutti i debitori solidali, a prescindere dalla circostanza che gli altri fossero o no informati.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)