Sez. L, Sentenza n. 6166 del 05/07/1996 (Rv. 498394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Annullamento delle dimissioni per incapacità di intendere e di volere - Effetti - Diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale maturato dalla data delle dimissioni a quella della sentenza di annullamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, determinato da incapacità naturale del dimissionario), il principio secondo cui la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva, nel senso che essa comporta il ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato, che si considera come insussistente fin dall'inizio, non comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo di tempo compreso tra la data delle dimissioni e la decisione di annullamento del giudice di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l'effetto risolutorio delle dimissioni permane fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)