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Sez. U, Sentenza n. 581 del 10/08/1999 (Rv. 529252 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Per i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi e altri lavoratori esercenti analoga attività nel settore dello spettacolo - Obbligo di versamento all'Inps da parte dei datori di lavoro - Decorrenza - Dall'entrata in vigore dei d.P.R. n. 669/83 e 1006/86 in relazione ai lavoratori ivi contemplati.
Stato
decisa il 1999-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529252-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI

I lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche - elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art. 3 D. lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n. 2388 del 1952 e poi sostituito dai d.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 - hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt. 2, 12, 13 e 14 D. lgs. c.p.s. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978; le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'Inps, a norma dell'art. 76 legge n. 833-78 citata, e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati d.P.R. n 669/83 e 1006/86 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, DPR 01/08/1983 num. 669, DPR 22/07/1986 num. 1006, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)