Sez. 3, Sentenza n. 17764 del 05/09/2005 (Rv. 584901 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Titolo di responsabilità - Qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e prospettata dalle parti - Ammissibilità - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni, l'indicazione da parte dell'attore, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato in secondo grado, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi della mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria, e non avendo l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, l'onere di proporre appello incidentale al fine di prospettare la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile ad una diversa fonte, in quanto rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che ricorresse la violazione del giudicato in un giudizio di risarcimento dei danni in cui il giudice di appello aveva inquadrato la fattispecie nell'art. 2051 cod. civ., in tal modo mutando, in assenza di appello incidentale, la qualificazione giuridica proposta dall'attore ed accolta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l'art. 2043 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)