Sez. L, Sentenza n. 1750 del 06/03/1996 (Rv. 496153 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Imprudenza, negligenza e imperizia del lavoratore aventi efficienza esclusiva nella determinazione dell'evento - Rischio assicurato - Sussistenza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza esclusiva nella determinazione dell'evento, sono comprese nel rischio assicurato quando ineriscano ad una condotta che, ancorché determinata da circostanze straordinarie, sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e sia stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo. Infatti solo la presenza di un rischio elettivo - e cioè di una fattispecie idonea ad interrompere qualsiasi connessione con l'occasione di lavoro, ed a privare l'evento di ogni aspetto di professionalità - esclude la natura lavorativa dell'infortunio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)