Sez. L, Sentenza n. 1269 del 03/02/1995 (Rv. 490256 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Occasione di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Esclusione del collegamento tra lavoro ed evento lesivo nei casi di rischio elettivo - Estremi - Comportamento inavvertito o determinato da un bisogno improvviso e non controllabile - Estraneità al lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'espressione occasione di lavoro esprime non già la causa dell'infortunio, ma la mera riferibilità dell'evento assicurato al lavoro e comprende tutte le situazioni nelle quali l'attività lavorativa propria dell'infortunato, come pure le concrete modalità dell'organizzazione di lavoro, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate), siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza o imperizia (e cioè la colpa), al possibile verificarsi di eventi dannosi, riconducibili alla responsabilità dell'impresa nella logica del rischio professionale. In tale contesto, l'esclusione del collegamento tra lavoro ed evento lesivo nei casi di rischio elettivo - che sussiste nelle ipotesi di comportamenti con i quali il lavoratore si espone volutamente alla possibilità del verificarsi di un evento dannoso - presuppone una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, della estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro svolto, con la precisazione che, se estraneo al lavoro è certamente l'atto volontario puramente arbitrario, ovvero inteso a soddisfare un impulso o un capriccio meramente personale, con il quale si impone la propria, esclusiva causalità, tale non può dirsi il comportamento inavvertito o determinato da un bisogno improvviso e non controllabile, non riconducibile, cioè ad una scelta del lavoratore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)