Sez. 5, Sentenza n. 39512 del 25/05/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273885 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Misure precautelari - Circostanza di cui all'art. 605, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Rilevanza ai fini della determinazione della pena in ordine all'applicazione dell'arresto in flagranza - Esclusione - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di misure precautelari nel procedimento minorile, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione dell'arresto in flagranza non si deve tener conto della circostanza indipendente di cui all'art. 605, comma secondo, n. 1, cod. pen. (sequestro in danno di ascendenti, discendenti o coniuge), in quanto essa - comportando un aumento di pena inferiore ad un terzo - non rientra nel novero di quelle ad effetto speciale.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 16, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 19 com. 5, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 605 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)