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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16223 del 20/06/2018 (Rv. 649196 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese per fiere - Natura - Spese di pubblicità - Conseguenze - Deducibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2018-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649196-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di redditi di impresa, i costi di partecipazione alle fiere, avendo la finalità di incrementare le vendite, rientrano nelle spese di pubblicità e, pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", novellata dal d.lgs. n. 344 del 2003 ed antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 244 del 2016 conv. in l. n. 19 del 2017), sono deducibili integralmente nell'esercizio nel quale sono stati sostenuti, ove il contribuente non scelga - mediante opzione immodificabile - di imputarle forfettariamente, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 art. 13 bis, Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)