Sez. 5, Sentenza n. 7803 del 08/06/2000 (Rv. 537410 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di rappresentanza e spese di pubblicità - Criterio discretivo - Fattispecie in materia di spese per pranzi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In materia di imposte sui redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'articolo 74 T.U.I.R. i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse le spese sostenute per incrementare le vendite; i pranzi offerti ai clienti non costituiscono spese di rappresentanza qualora sussista una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come spese di pubblicità e promozione quelle sostenute in occasione di una fiera per servizio bar, pranzi e spettacoli di intrattenimento).
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)