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Sez. 3, Ordinanza n. 10328 del 24/11/2005 Cc. (dep. 24/03/2006) Rv. 233667 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Disposizione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Mancata previsione per l'esercizio di raccolta e trasporto di rifiuti propri in forma professionale - Questione di legittimità costituzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233667-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., della disposizione di cui all'art. 30, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come modificata dall'art. 1, comma diciannovesimo, L. 9 dicembre 1998 n. 426, ai sensi della quale l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sussiste solo per "le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi", stante il contrasto con l'art. 12 della Direttiva 91/156/CEE, in quanto consente l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)