Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008) Rv. 239876 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione - Rifiuti propri non pericolosi - Nuova disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità del reato - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, in precedenza escluse, sono assoggettate all'obbligo di iscrizione al predetto albo a condizione, però, che il trasporto sia esercitato in via ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 8, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)