Sez. 3, Ordinanza n. 35235 del 21/06/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 236938 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Disposizione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 22 del 1997 - "Ius superveniens" - Art. 212, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Nuova disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dall'abrogato art. 30 - Scrutinio di costituzionalità in "malam partem" della disposizione abrogata - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30, comma quarto, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., là dove consente l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo (In motivazione la Corte, ha escluso l'applicabilità - per il divieto di irretroattività della legge più sfavorevole imposto dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - della nuova disciplina in forma semplificata introdotta dall'art. 212, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212 com. 8, Legge 09/12/1998 num. 426 art. 1 com. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)