Sez. L, Sentenza n. 260 del 09/01/2009 (Rv. 606264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Obbligo contributivo - Iscrizione nell'elenco di cui alla legge n. 1397 del 1960 - Presunzione semplice di continuazione dell'attività professionale - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In materia di obbligo contributivo per gli esercenti attività commerciali, l'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, richiamato dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, costituisce una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiaro indizio di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibile di essere smentito da una prova contraria.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 5, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)