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Sez. L, Sentenza n. 16066 del 17/08/2004 (Rv. 575801 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Presupposti delle prestazioni - Iscrizione nei relativi elenchi - Rilevanza - Contestazione da parte dell'ente previdenziale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575801-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

In tema di assicurazioni sociali a favore degli esercenti attività commerciali, l'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 27 novembre 1960 n. 1397, richiamato dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966 n. 613 per estendere agli iscritti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, non conferisce irrevocabilmente titolo alla prestazione previdenziale, ma pur costituendo fonte di una presunzione di svolgimento dell'esercizio dell'attività commerciale, che è il presupposto per il sorgere del diritto alle prestazioni stesse, può venir contestata, in sede giudiziaria, dall'ente debitore della prestazione, dato che la controversia verte in tal caso sui reciproci diritti e obblighi delle parti, sicché per accertare l'esatta consistenza di questi il giudice può conoscere in via incidentale della legittimità dell'iscrizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 5, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 6, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)