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Sez. T, Ordinanza n. 4265 del 25/02/2026 (Rv. 678045-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d'acconto - Inosservanza dell'obbligo di versamento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo sostituto d'imposta - Cartella di pagamento notificata al sostituito coobbligato in solido ex art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Contestazione della legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678045-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

In tema di ritenuta d'acconto, l'avviso di accertamento è legittimamente notificato al solo sostituto d'imposta che non ha operato e versato le ritenute dovute per legge, per cui il sostituito - al quale sia stata notificata la cartella di pagamento, quale coobbligato solidale ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, nei termini di cui all'art. 25 del citato d.P.R. - può impugnare l'atto esattivo anche per contestare la legittimità sostanziale del suddetto avviso di accertamento.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)