Sez. T, Ordinanza n. 23 del 01/01/2026 (Rv. 677678-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d’acconto - Omesso versamento - Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto d'imposta ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, in quanto la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 64, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)