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Sez. U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019 (Rv. 653600 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d’acconto – Omesso versamento – Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco – Sussistenza – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653600-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha pero` operato le ritenute, il sostituito non e` tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilita` solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 e` espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)