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Sez. 3, Sentenza n. 17823 del 17/01/2012 Ud. (dep. 11/05/2012) Rv. 252617 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Residui da demolizione - Qualità di rifiuto - Regime delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252617-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la correttezza dell'affermazione della responsabilità penale, non essendo stato dimostrato che i materiali abbandonati - quali pietrame, impianti elettrici ed igienico-sanitari, elementi ferrosi e legnosi, nonché pneumatici usurati - fossero destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)