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Sez. 1, Sentenza n. 3628 del 28/06/1979 (Rv. 400046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA DI "GRADIMENTO" O DI "PROTESTA" - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA DI "GRADIMENTO" O DI "PROTESTA" - LEGITTIMITA.*

In tema di prestazioni di attivita artistica (nella specie, esecuzioni musicali in un "dancing"), la configurabilita di un rapporto di lavoro subordinato, nel concorso dei requisiti di cui all'art 2094 cod civ, non trova ostacolo nella pattuizione della cosiddetta clausola di "gradimento" o di "protesta", in forza della quale il datore di lavoro si riserva la facolta di recesso, per il caso di accoglienza negativa delle prestazioni stesse da parte del pubblico cui sono destinate, trattandosi di patto compatibile con detti requisiti. (V 3471/78, mass n 392948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)