Sez. 2, Sentenza n. 47725 del 07/11/2014 Ud. (dep. 19/11/2014) Rv. 260792 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Reati previsti dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991 - Configurabilità con riferimento a transazioni non autorizzate dal titolare - Sussistenza - Fondamento.
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In tema di indebita utilizzazione di carte di credito, integra il reato di cui all'art.12 del D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5 luglio 1991 n.197, l'effettuazione di transazioni non autorizzate dal titolare, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, essendo irrilevante che il documento non sia stato nel materiale possesso dell'agente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)