Sez. 1, Sentenza n. 37115 del 02/10/2002 Ud. (dep. 05/11/2002) Rv. 222852 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Reati previsti dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 - Configurabilità con riferimento a transazioni effettuate via internet utilizzando dati identificativi di carte di credito generati automaticamente - Sussistenza - Fondamento.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, ai sensi dell'art.12 del D.L.3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5 luglio 1991 n.197, l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall'agente fraudolentemente con il sistema telematico, nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)