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Sez. 3, Sentenza n. 5745 del 25/10/1980 (Rv. 409586 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE A FAVORE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DELLA PROMESSA - CESSIONARIO DEL CREDITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409586-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE A FAVORE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DELLA PROMESSA - CESSIONARIO DEL CREDITO - ESCLUSIONE.*

La promessa di pagamento rappresenta una dichiarazione costitutiva del diritto non di un soggetto qualsiasi, bensi di quello a favore del quale essa e fatta e nei confronti del quale soltanto si presume esistente, fino a prova contraria, il rapporto fondamentale. Conseguentemente, l'inversione dell'Onere probatorio attuata dallo art 1988 cod civ opera soltanto a favore di colui al quale la promessa e rivolta, e non anche a favore del soggetto al quale colui che ha ricevuto la promessa abbia ceduto il credito inerente alla promessa medesima. (V 1841/68, mass n 333780, sulla seconda parte; (Conf 1061/63, mass n 261512, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)