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Sez. U, Sentenza n. 3256 del 13/10/1975 (Rv. 377376 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA GIURISDIZIONALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI CONIUGI - SUSSISTENZA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA RILEVABILE DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377376-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA GIURISDIZIONALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI CONIUGI - SUSSISTENZA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA RILEVABILE DI UFFICIO.*

Il procedimento camerale, mediante il quale la Corte di appello rende esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici pronuncianti la nullita del matrimonio concordatario, a norma dall'art 17della legge 27 maggio 1929 n 847, ha natura giurisdizionale, analoga ai procedimenti per la delibazione di sentenze rese da altri organi estranei all'ordinamento statuale, e termina con un provvedimento impropriamente denominato ordinanza, ma avente carattere sostanziale di sentenza, in quanto con esso la nullita pronunciata dal giudice ecclesiastico acquista Rilevanza per l'ordinamento italiano e si riverbera sugli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio stesso. Da cio consegue che detto procedimento deve svolgersi nel contraddittorio dei soggetti del rapporto matrimoniale, e che quindi la Corte di appello, prima di pronunciarsi, e tenuta, a pena di nullita rilevabile di ufficio anche nel giudizio di Cassazione, ad avvertire quello dei coniugi che non si sia spontaneamente costituito, ovvero, in caso di coniuge incapace, il soggetto che ne abbia legalmente la rappresentanza. (V 913/73, mass n 363276).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)