diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 913 del 03/04/1973 (Rv. 363276 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ESECUTIVITA - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIO AVVISO ALLE PARTI E RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA. *
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363276-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ESECUTIVITA - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIO AVVISO ALLE PARTI E RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA. *

La Corte d' appello, alla quale venga presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico di annullamento di matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto cattolico secondo le norme del diritto canonico, prima di pronunziare in camera di consiglio la sentenza che renda esecutiva quella del tribunale ecclesiastico, e tenuta ad avvertire le parti e ad assicurare alle medesime l'Esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con lo svolgimento secondo il rito della camera di consiglio del procedimento delibativo nella soggetta materia. (V 3453/68, mass n 336579; 2788/66, mass n 325312; 1076/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)