Sez. 1, Sentenza n. 366 del 26/01/1978 (Rv. 389665 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PRONUNCIA DI ESECUTIVITA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PRONUNCIA DI ESECUTIVITA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA.*
La Corte d'appello, alla quale venga presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico di annullamento del matrimonio concordatario, prima di pronunciare in camera di consiglio la sentenza che rende esecutiva quella canonica, e tenuta ad avvertire le parti in modo che esse, nei limiti compatibili con lo svolgimento del rito della camera di consiglio, abbiano la possibilita, giuridica e di fatto, di svolgere adeguatamente le proprie difese, esponendo i motivi ritenuti utili rispettivamente a sostegno o a contestazione degli elementi materiali e giuridici della controversia che Forma oggetto di esame da parte del giudice. (Conf 685/76, mass n 379328; (Conf 4101/75, mass n 378415; (Conf 3256/75, mass n 377376; (Conf 3088/74, mass n 371554).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)