Sez. L, Sentenza n. 6178 del 27/06/1994 (Rv. 487227 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Divieto per le aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi aziendali prevedenti erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali - Disciplina ex art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978 - Irretroattività - Limiti - Accordo aziendale anteriore ma sottoposto a controllo del Consiglio Comunale dopo l'1 marzo 1979 - Nullità - Fattispecie relative ad accordo aziendale dell'A.T.M. di Messina.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
L'irretroattività dell'art. 5 ter del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 - che (nel testo risultante dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3) pone, a partire dal 1 marzo 1979, il divieto per le aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materia od istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali - non esclude la nullità, per violazione del divieto predetto, di un accordo aziendale di azienda municipalizzata che, sebbene stipulato anteriormente a tale data (nella specie, accordo aziendale dell'A.T.M. di Messina del 13 febbraio 1979), sia stato oggetto del controllo del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 ed ai fini della sua vincolatività per l'azienda medesima, in epoca successiva alla detta data del 1 marzo 1979).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 16, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 5 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)