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Sez. L, Sentenza n. 4386 del 29/04/1998 (Rv. 515000 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Divieto di accordi integrativi più favorevoli ex art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978 e legge di conversione n. 3 del 1979 - Portata - Applicabilità alle pattuizioni aziendali successive - Proroga, nel vigore del divieto, di pattuizioni anteriori - Divieto - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515000-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

La norma, di indubbio contenuto imperativo, di cui all'art. 5 - ter del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, (introdotto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3) che fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedano erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie od istituti a tali accordi non espressamente demandati dai contratti nazionali, se comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in caso di violazione in sede di stipulazione di accordi con le aziende municipalizzate, la nullità delle relative pattuizioni successive alla data dell'1 marzo 1979 indicata nel cit. art. 5 - ter, non sottrae per questo al divieto da essa introdotto anche le manifestazioni di volontà intervenute successivamente alla data predetta, con le quali si intenda comunque conferire efficacia agli accordi aziendali anteriormente stipulati, aventi l'anzidetto contenuto, anche attraverso la proroga degli stessi, risiedendo la "ratio" del divieto nell'esigenza di impedire comunque il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di un accordo aziendale che sia l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. (Principio affermato con riguardo ad un accordo integrativo aziendale per i dipendenti dell'A.M.T. di Catania - stipulato prima dell'entrata in vigore della norma sopra citata; che il giudice di merito, con pronunzia annullata dalla S.C. aveva ritenuto legittimamente prorogato dalla contrattazione collettiva nazionale successiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)