Sez. L, Sentenza n. 6902 del 17/06/1995 (Rv. 492921 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Divieto di accordi integrativi più favorevoli ex art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978 e legge di conversione n. 3 del 1979 - Applicabilità alle pattuizioni aziendali anteriori - Esclusione - Contratto collettivo successivo contenente proroga di dette pattuizioni - Illegittimità - Fattispecie relativa all' A.M.T. di Catania.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE
Il disposto dall'art. 5-ter del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, (introdotto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3) che fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedano erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie od istituti a tali accordi non espressamente demandati dai contratti nazionali, sebbene non operi per le pattuizioni aziendali stipulate prima della sua entrata in vigore, rende nulli tutti gli atti posti in essere successivamente e diretti ad attribuire efficacia alle predette pattuizioni. Pertanto è nulla per violazione di norma imperativa la clausola di un contratto collettivo nazionale che disponga, nel vigore del divieto, la proroga degli accordi aziendali aventi l'anzidetto contenuto. (Nella specie un accordo integrativo aziendale per i dipendenti dell'A.M.T. di Catania - stipulato prima dell'entrata in vigore della norma sopra citata - era stata ritenuto dal giudice di merito legittimamente prorogato dalla contrattazione collettiva nazionale successiva, sul presupposto che il divieto fosse limitato agli atti direttamente posti in essere dalle aziende municipalizzate. La S.C. ha annullato tale sentenza considerando che la portata della norma, anche in relazione alla sua "ratio", fosse tale da comprendere qualsiasi atto diretto a vincolare l'azienda al rispetto di pattuizioni aziendali derogatorie delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 5 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)