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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/03/1994 (Rv. 485859 - 01)

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - In genere | Istanza per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Condizione - Atti processuali successivi all'estinzione - Impugnazione - Esclusione - Disciplina ex art. 630 cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di estinzione - Appellabilità.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485859-01

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - In genere

L'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, ove non proposta in relazione ad atti processuali compiuti successivamente al compiersi della pretesa estinzione, non è suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., e non è, conseguentemente soggetta alla disciplina da tale norma dettata, ma ricade nell'esclusivo dominio dell'art. 630, stesso codice, essendo, perciò, suscettibile di decisione con sentenza appellabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)