Sez. 3, Ordinanza n. 2500 del 19/02/2003 (Rv. 561049 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza dichiarativa - Impugnazione - Reclamo - Decisione con sentenza - Impugnabilità in appello della stessa - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)