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Sez. 1, Sentenza n. 4406 del 02/07/1988 (Rv. 459388 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459388-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*

Con riguardo all'indennità espropriativa, che integra un debito di valuta anche per la maggior somma riconosciuta in esito al giudizio di opposizione alla stima, la svalutazione monetaria, intervenuta durante il colpevole ritardo del debitore, non giustifica un adeguamento automatico, ma può costituire solo ragione di ulteriore danno risarcibile, in aggiunto a quello coperto dagli interessi, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., e, quindi, nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri l'incidenza nel suo patrimonio del fatto di non aver potuto tempestivamente disporre della somma dovutagli. Tale prova, peraltro, può essere ricavata anche da fatti di comune esperienza ed elementi presuntivi, purché strettamente correlati alle qualità del singolo creditore o comunque della categoria cui appartiene. Pertanto, in caso di indennità liquidata in favore di un imprenditore, il suddetto ulteriore danno non è quantificabile in misura pari all'entità del fenomeno inflattivo, ma va determinato in relazione al costo per gli operatori economici del ricorso al finanziamento bancario. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)