Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 06/02/1997 (Rv. 502238 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Interessi compensativi - Decorrenza - Dal giorno dell'espropriazione - Maggior danno da svalutazione - Presupposti - Mora dell'espropriante - Necessità - Prova - Onere Sussistenza - Portata - Specificità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI
Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta, e sullo stesso sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità. L'eventuale rivalutazione di quest'ultima, per contro, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole, idoneo a far sorgere l'obbligo di ulteriore risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma cod. civ. (configurabile, peraltro, solo a partire dall'instaurazione del giudizio di opposizione alla stima), ma tale ulteriore pregiudizio non è presunto, ma deve essere dimostrato dalla parte interessata, che non può limitarsi ad invocare generiche presunzioni, desunte dalla notoria svalutazione o da non precisati investimenti produttivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)